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SOMMARIO

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Legge regionale 19 giugno 2014, n. 16 (BUR n. 62/2014)

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SULL’INDIPENDENZA DEL VENETO

 

Articolo 1

1. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto indìce un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: “Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Si o No?”.

2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un comune compreso nel territorio Veneto.

4. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 27 [1] dello Statuto del Veneto, con proprio provvedimento, fissa la data idonea allo svolgimento della consultazione referendaria.

Articolo 2

1. La propaganda, le procedure di voto e la proclamazione ufficiale del risultato relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge saranno disciplinate dalle disposizioni che saranno emanate dalla Giunta regionale del Veneto entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale ed ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni che, operando in Veneto, per la loro opera politica od associativa dichiarata formalmente in atti pubblici o in programmi elettorali accettati dal Ministero dell’Interno, hanno interesse positivo o negativo verso l’espressione del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.
3. A garanzia della libera e corretta informazione sul referendum indetto, il Consiglio regionale del Veneto assicurerà un’adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario, ponendo in essere tutti gli strumenti necessari affinché l’insieme della popolazione e della società civile veneta abbiano tutte le informazioni e le conoscenze accurate per l’esercizio del diritto a decidere, promuovendo la loro partecipazione a tale processo.

Articolo 3

1. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto, in esecuzione della risoluzione n. 44 approvata con deliberazione n. 145 del 28 novembre 2012, si attivano, con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell’Unione europea e delle Nazioni unite le relazioni istituzionali che garantiscano l’indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata ed il monitoraggio delle procedure di voto al fine di accertare l’effettiva volontà del Popolo Veneto e convalidare l’esito del risultato finale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto, in esecuzione della risoluzione n. 44 approvata con deliberazione n. 145 del 28 novembre 2012, sono tenuti a tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all’autodeterminazione.

Articolo 4

1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione della presente legge quantificati in euro 14.000.000,00 per l’esercizio 2014, allocati nella upb U0004 “Consultazioni elettorali”, si fa fronte con le entrate provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini ed imprese, introitate all’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2014.

 

Articolo 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 



[1] Art. 27 - Referendum consultivo. 1. Il Consiglio regionale può deliberare l’indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale.
2. Se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio è tenuto ad esaminare l’argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in difformità.
3. Non è ammesso referendum consultivo nei casi previsti dall’articolo 26, commi 4 e 5.
4. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, i progetti di legge concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.